Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 16236 del 9 luglio 2010:
Intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente “sovrano” (nel senso rigorosamente tecnico giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell’opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico.
L’articolo 1 comma II della Costituzione, nell’affermare che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (articolo uno, primo comma, Costituzione), a tal fine predisposti dell’ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione in questione.
Il giornalismo d’inchiesta è l’espressione più alta e nobile dell’attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”.
(Grazie, Claudio)