Dal materiale preparato per un corso recentemente concluso e rispondendo ad alcune domande in merito a diritto d’autore, SIAE e Creative Commons, riassumo alcuni punti che affrontano queste tematiche e che sono stati spesso oggetto di domande. La legge sul diritto d’autore dice che il diritto d’autore (morale e patrimoniale) si applica a qualsiasi opera dell’intelletto senza che per il suo riconoscimento sia dovuta qualsiasi altra azione: la registrazione SIAE (così come qualsiasi altra registrazione) non è infatti obbligatoria per il riconoscimento di diritti morali e patrimoniali sull’opera. Infatti l’articolo 2576 del codice civile dice che:
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Inoltre, la LDA 633/1941 all’art. 105 aggiunge che:
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Ma la stessa legga, all’articolo successivo (106), dispone che:
L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette.
Inoltre, per chi volesse procedere al deposito dell’opera, non ha solo l’opzione SIAE. I sistemi (di tipo probatorio: dunque provano solo l’esistenza dell’opera compiendo un’azione di presunzione circa la paternità della stessa) sono i seguenti:
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