L'alternativa del copyleftDal materiale preparato per un corso recentemente concluso e rispondendo ad alcune domande in merito a diritto d’autore, SIAE e Creative Commons, riassumo alcuni punti che affrontano queste tematiche e che sono stati spesso oggetto di domande. La legge sul diritto d’autore dice che il diritto d’autore (morale e patrimoniale) si applica a qualsiasi opera dell’intelletto senza che per il suo riconoscimento sia dovuta qualsiasi altra azione: la registrazione SIAE (così come qualsiasi altra registrazione) non è infatti obbligatoria per il riconoscimento di diritti morali e patrimoniali sull’opera. Infatti l’articolo 2576 del codice civile dice che:

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Inoltre, la LDA 633/1941 all’art. 105 aggiunge che:

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Ma la stessa legga, all’articolo successivo (106), dispone che:

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette.

Inoltre, per chi volesse procedere al deposito dell’opera, non ha solo l’opzione SIAE. I sistemi (di tipo probatorio: dunque provano solo l’esistenza dell’opera compiendo un’azione di presunzione circa la paternità della stessa) sono i seguenti:

  • divulgazione tramite una pubblicazione edizione periodica (un giornale, una rivista)
  • deposito presso enti pubblici che sono tenuti a protocollare e a registrare determinati tipi di documenti (come le tesi di laurea)
  • deposito presso un apposito ufficio della SIAE o presso altri enti specializzati
  • deposito presso un notaio
  • apposizione di timbro postale su tutta l’opera: dunque, per un manoscritto su carta ogni pagina deve essere timbrata. Il timbro postale ha valore di data certa solo se apposto direttamente sull’opera. Non è sufficiente quindi che sia apposto sulla busta
  • firma con sistemi di firma digitale certificata asimmetrica

Quando ci si associa alla SIAE che succede? Che un autore delega alla società autori ed editori la gestione dei diritti patrimoniali dell’opera in toto all’interno di un regime che non concede alternative. Infatti l’art. 180 della LdA dice che:

L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Dunque un autore SIAE in linea di principio, al momento, perde qualsiasi diritto sulla gestione delle proprie opere perché questi diritti sono demandati alla SIAE e al suo regolamento (qui la pagina che contiene i regolamenti).

Per modificare la situazione attualmente è in corso una sperimentazione in modo da poter avanzare proposte per forme differenti di gestione del diritto d’autore anche per quegli autori iscritti SIAE. Questa sperimentazione, avviata nell’agosto 2007, vede coinvolta la SIAE e una serie di realtà associative attive nell’ambito delle libertà digitali e il modello a cui si fa riferimento è quello olandese (soggetti coinvolti: Buma/Stemra [corrispondente dell'italiana SIAE] e Creative Commons Netherlands).

Infine – notizia abbastanza recente, risale alla fine dello scorso maggio – la SIAE e l’Associazione A-D hanno avviato una sorta di licenza sperimentale che autorizza i DJ a suonare legittimamente le copie dei supporti originali o dei file musicali di cui lo stesso sia legittimo titolare (ossia devono avere una provenienza legale). Per rendere operativa la licenza in oggetto la SIAE ha implementato un sistema di gestione on line del repertorio di opere musicali oggetto di riproduzione ai fini della copia ad uso lavoro.