Caso Uva: “Perché è stato omicidio preterintenzionale”

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Il caso di Giuseppe Uva

“Le condizioni di Giuseppe Uva erano fin da subito tali da imporre la chiamata al 118 […] con il duplice risultato di fornire al paziente l’assistenza necessaria facendo cessare ogni turbativa della quiete pubblica”. Invece la richiesta di intervento fu annullata e “sproporzionato” è stato il dispiegamento di forze dell’ordine – una gazzella dei carabinieri e tre volanti della polizia – per avere ragione di due uomini che avevano alzato troppo il gomito.

Questi sono solo alcuni passaggi della durissima richiesta alla Corte d’assise d’appello da parte del sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo. La vicenda è quella di Giuseppe Uva, l’operaio di 43 anni morto all’ospedale di Varese la mattina del 15 giugno 2008 dopo essere stato fermato da due carabinieri e sei poliziotti, processati e assolti in primo grado dall’accusa di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona.

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Brescia: assoluzione per non aver commesso il fatto, visto l’articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale

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Giusto per ricordare per intero qual è l’articolo 530 del codice di procedura penale applicato (anche) ad alcune recentissime assoluzioni, pronunciate ai sensi del comma 2.

Sentenza di assoluzione

  • 1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [ 85 s. c.p.] o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo [ 254 trans.]
  • 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile
  • 3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50-54 c.p.] o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1
  • 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza [ 222 c.p.; 300 comma 2,579]

Ora si attendono le motivazioni.