Brescia: assoluzione per non aver commesso il fatto, visto l’articolo 530 secondo comma del codice di procedura penale

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Giusto per ricordare per intero qual č l’articolo 530 del codice di procedura penale applicato (anche) ad alcune recentissime assoluzioni, pronunciate ai sensi del comma 2.

Sentenza di assoluzione

  • 1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non č previsto dalla legge come reato ovvero se il reato č stato commesso da persona non imputabile [ 85 s. c.p.] o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo [ 254 trans.]
  • 2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, č insufficiente o č contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato č stato commesso da persona imputabile
  • 3. Se vi č la prova che il fatto č stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50-54 c.p.] o di una causa personale di non punibilitā ovvero vi č dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1
  • 4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza [ 222 c.p.; 300 comma 2,579]

Ora si attendono le motivazioni.