Rapido 904: le motivazioni della Corte d’assise di Firenze per la bomba del 23 dicembre 1984

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Strage del Rapido 904

Il dubbio che ha portato all’assoluzione di Totò Riina ai sensi, come si dice in termini tecnici, dell’articolo 530 comma secondo (la vecchia insufficienza di prove), permane: non c’è la prova provata che il boss dei corleonesi sia il mandante della strage di Natale, quella che fece 16 morti e 260 feriti con la bomba esplosa il 23 dicembre 1984 sul Rapido 904 Napoli-Milano. La procura della Repubblica di Firenze, rappresentata dal pm Angela Pietroiusti e che in requisitoria aveva chiesto l’ergastolo, non concorda con la sentenza pronunciata lo scorso 15 aprile, e annuncia ricorso in appello. Ma dalle motivazioni della corte presieduta dal giudice Ettore Nicotra e rese note oggi emerge che “l’attentato al Rapido 904 indubbiamente giovava alla mafia” e che “tramite [Pippo Calò, il cosiddetto cassiere di Cosa nostra, ndr] abbia trovato coagulo in coacervo di interessi convergenti di diversa natura”.

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