Copyleft. Le ragioni di una scelta

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Il testo che segue è stato inserito all’interno di un articolo più ampio, Copyleft. Le ragioni di una scelta, scritto a quattro mani con Ermanno Pandoli de iQuindici. Lo scopo dell’intero articolo è quello di fornire uno strumento agli autori che vogliono rilasciare le proprie opere liberamente mentre il testo riportato di seguito cerca di offrire una prospettiva storica e motivazionale alla libera circolazione di materiale protetto da diritto d’autore.

La tutela di un autore e la possibilità per un lettore di usufruire dell’opera attraverso una serie di strade vietate dal full copyright (tutti i diritti riservati) non sono incompatibili. Affatto. Esiste un ecosistema che del digitale ha fatto il proprio propulsore affinché la conoscenza possa diffondersi attraverso la copia autorizzata di un’opera e l’eventuale opzione di trarne opere derivate, a scopo commerciale o meno, consentendo l’attribuzione al progetto originale o consigliando una nuova denominazione.
La nascita di questa corrente di pensiero si contestualizza all’interno degli ambienti informatici che, dopo esperienze più che decennali alimentate dalla libertà di ricerca scientifica e dalla volontà di incentivare l’evoluzione tecnologica, hanno portato alla creazione della Free Software Foundation nel 1984, dell’Open Source Initiative nel 1998 e delle Creative Commons nel 2001. Nell’arco di questi diciassette anni si assiste a un fenomeno che, intessuto di elementi tecnici e culturali, estende l’attenzione – e dunque l’estensione delle norme sul diritto d’autore – dal software a tutti contenuti digitali intesi in senso più ampio.
Le ragioni di questa tendenza, che oggi sta portando a un’ipertutela della “proprietà intellettuale” dannosa per i consumatori e ancor prima lesiva fin delle basilari libertà di espressione del cittadino, si ravvisano principalmente in elementi come il decremento dei costi di riproduzione dei contenuti elettronici, l’aumento della velocità di utilizzo della Rete per operazioni di caricamento e scaricamento di file anche corposi e la conseguente moltiplicazione di episodi di copie non autorizzate di programmi per elaboratore, testi, ipertesti, musica e file multimediali.
In tempi capital-intensive per settori industriali economicamente potenti come quelli dell’informatica, della discografia e della cinematografia, la copia non autorizzata è risultata inacettabile. Ragionamento eventualmente condivisibile quando la licenza d’uso dice esplicitamente che a ogni “pezzo” venduto deve corrispondere un corrispettivo economico e la possibilità di effettuare esclusivamente una copia di backup personale. Diventa invece meno accettabile quando ci si trova di fronte a strumenti sempre più restrittivi come il Digital Millennium Copyright Act statunitense o l’appiattimento a un unico corpus – la cosiddetta “proprietà intellettuale” – di istituti giuridici differenti definito dagli accordi Trips e dall’Organizzazione Mondiale per il Commercio. E ancora la European Union Copyright Directive o il ricorsivo tentativo di riforma della convenzione europea sui brevetti per arrivare a concedere monopoli temporanei anche sui beni immateriali che di per sé non assolvono al requisito della materialità e dall’innovazione industriale.
Senza entrare nel dettaglio di questi esempi, si pensi soltanto all’introduzione di polizie private al soldo di RIAA (Recording Industry Association of America) e MPAA (Motion Picture Association) che vigilano sul comportamento dei cittadini, ai libri elettronici che “espirano” trascorso un periodo prestabilito dagli editori o che non possono essere “prestati” perché non leggibili se trasferiti da un dispositivo a un altro, ai DRM (Digital Rights Management, sistemi tecnologici per la gestione di opere sotto diritto d’autore che permettono protezione, tracciabilità e identificazione del contenuto stesso) o ancora ai divieti di divulgazione delle informazioni se queste stesse informazioni vanno a collidere con gli interessi del detentore diritti d’autore in versione full. Ma si pensi anche, facendo un salto nel passato di oltre dieci anni, a esperienze di repressione della cultura digitale come quelle del primo Crackdown americano e della sua replica tricolore, l’Italian Crackdown, quando non si fece differenza tra chi studiava, divulgava, pubblicava, manteneva macchine perché altri potessero ripetere il loro esempio e chi, invece, usava la rete per altri interessi, alcuni dei quali discutibili.
E così si fa ancora oggi: non si discerne – o non si vuole discernere – tra un comportamento legale e uno illegale, tra chi autorizza gli utenti a rimbalzare la propria opera per i quattro angoli del globo attraverso i collegamenti telematici e chi sceglie la via del cracking e dell’illegalità per vivere lo spazio digitale.
Così ieri come oggi è stata avvertita un’esigenza: utilizzare il diritto d’autore, quello stesso piegato nel giro di vent’anni a favore del profitto e della privatizzazione della conoscenza, per tutelare in aspetti morali e patrimoniali connessi alla creazione di un’opera dell’ingegno e della creatività. Ma concedendo anche, in termini espliciti e legali, agli utenti (informatici, lettori, ascoltatori, spettatori, navigatori della Rete) una serie di libertà che variano a seconda delle intenzioni dell’autore.
Oggi l’ambiente tecnologico appare quello più maturo in questo senso con le sue licenze d’uso, come la General Public License del Progetto GNU, la cui tenuta giuridica è stata testata anche in tribunale (peraltro un tribunale in territorio europeo e non nei natii Stati Uniti). I contenuti non informatici invece sono nel pieno della loro formulazione giuridica e, malgrado possano esistere ancora interpretazioni non univoche di determinate disposizioni e note di copyright, sono saldamente avviate verso la piena condivisione della conoscenza.
In questo contesto si inserisce l’attività de iQuindici per quanto riguarda sia le pubblicazioni sulla newsletter Inciquid che l’inserimento all’interno della Biblioteca Copyleft. Un contesto che vuole offrire un’occasione, tanto agli autori che ai lettori, di confrontarsi in un sistema di distribuzione dei contenuti che, pur non reinventando un sistema giuridico, lo usa per incentivare una fruizione orizzontale ma tutelata delle opere che i Lettori Residenti prendono in carico.

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