Diritto d’autore, SIAE e le sperimentazioni in corso

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L'alternativa del copyleftDal materiale preparato per un corso recentemente concluso e rispondendo ad alcune domande in merito a diritto d’autore, SIAE e Creative Commons, riassumo alcuni punti che affrontano queste tematiche e che sono stati spesso oggetto di domande. La legge sul diritto d’autore dice che il diritto d’autore (morale e patrimoniale) si applica a qualsiasi opera dell’intelletto senza che per il suo riconoscimento sia dovuta qualsiasi altra azione: la registrazione SIAE (così come qualsiasi altra registrazione) non è infatti obbligatoria per il riconoscimento di diritti morali e patrimoniali sull’opera. Infatti l’articolo 2576 del codice civile dice che:

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Inoltre, la LDA 633/1941 all’art. 105 aggiunge che:

Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

Ma la stessa legga, all’articolo successivo (106), dispone che:

L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette.

Inoltre, per chi volesse procedere al deposito dell’opera, non ha solo l’opzione SIAE. I sistemi (di tipo probatorio: dunque provano solo l’esistenza dell’opera compiendo un’azione di presunzione circa la paternità della stessa) sono i seguenti:

  • divulgazione tramite una pubblicazione edizione periodica (un giornale, una rivista)
  • deposito presso enti pubblici che sono tenuti a protocollare e a registrare determinati tipi di documenti (come le tesi di laurea)
  • deposito presso un apposito ufficio della SIAE o presso altri enti specializzati
  • deposito presso un notaio
  • apposizione di timbro postale su tutta l’opera: dunque, per un manoscritto su carta ogni pagina deve essere timbrata. Il timbro postale ha valore di data certa solo se apposto direttamente sull’opera. Non è sufficiente quindi che sia apposto sulla busta
  • firma con sistemi di firma digitale certificata asimmetrica

Quando ci si associa alla SIAE che succede? Che un autore delega alla società autori ed editori la gestione dei diritti patrimoniali dell’opera in toto all’interno di un regime che non concede alternative. Infatti l’art. 180 della LdA dice che:

L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Dunque un autore SIAE in linea di principio, al momento, perde qualsiasi diritto sulla gestione delle proprie opere perché questi diritti sono demandati alla SIAE e al suo regolamento (qui la pagina che contiene i regolamenti).

Per modificare la situazione attualmente è in corso una sperimentazione in modo da poter avanzare proposte per forme differenti di gestione del diritto d’autore anche per quegli autori iscritti SIAE. Questa sperimentazione, avviata nell’agosto 2007, vede coinvolta la SIAE e una serie di realtà associative attive nell’ambito delle libertà digitali e il modello a cui si fa riferimento è quello olandese (soggetti coinvolti: Buma/Stemra [corrispondente dell’italiana SIAE] e Creative Commons Netherlands).

Infine – notizia abbastanza recente, risale alla fine dello scorso maggio – la SIAE e l’Associazione A-D hanno avviato una sorta di licenza sperimentale che autorizza i DJ a suonare legittimamente le copie dei supporti originali o dei file musicali di cui lo stesso sia legittimo titolare (ossia devono avere una provenienza legale). Per rendere operativa la licenza in oggetto la SIAE ha implementato un sistema di gestione on line del repertorio di opere musicali oggetto di riproduzione ai fini della copia ad uso lavoro.

6 thoughts on “Diritto d’autore, SIAE e le sperimentazioni in corso

  1. becks

    Interessante come al solito.
    Quello che mi interessa e’ come diventare “intermediario” di me stesso, ovvero tagliare tutti gli intermediari e firmare l’ “opera” autonomamente con gnupg o strumenti di cifratura simili. Se hai qualche informazione al riguardo, e’ gradita ;)
    ciao

  2. Per quanto riguarda i sistemi di firma digitale certificata da quello che so si fa riferimento al DPR 445/2000 per quanto riguarda marca temporale, e-mail certificata e firma digitale asimmetrica. L’articolo art. 23 dice nello specifico che:

    A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale. L’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

    Per quanto riguarda invece sistemi di metadati, esiste il digital code per le licenze Creative Commons. Un po’ di documentazione la trovi a questi indirizzi:

    http://creativecommons.ca/index.php?p=cc101
    http://www.digitaldivide.net/articles/view.php?ArticleID=70
    http://www.copyleft-italia.it/cc/brochureCCv2.pdf
    http://www.copyleft-italia.it/libro2/aliprandi-copyleft2.pdf

    Infine puoi guardare anche all’indirizzo Copyzero che prevede un sistema di marca temporale all’indirizzo http://www.costozero.org/wai/u2.html

  3. Quando abbiamo fatto la nostra ricerca per preparare la 5. puntata del videoblog, abbiamo contattato mezza dozzina di notai di Modena per chiedere come potevamo depositare un’opera e che costo avesse: nessuno è stato in grado di darci una risposta e non capivano nemmeno bene di che cosa stessimo parlando.
    Credo che non valga più la pena di citarla come alternativa…
    Un caro saluto!
    Christian

  4. Un articolo lucido e preciso. Del resto trattandosi di te non mi sarei aspettato niente di meglio né di diverso. Chapeau. Il diritto d’autore dovrebbe essere un diritto “naturale”, che esiste con il solo atto di creare un’opera dell’ingegno che abbia una certa originalità. La SIAE è solo una lobby che cerca di condizionare il diritto d’autore e la sua disponibilità piena per il soggetto che crea l’opera, basandosi soprattutto sull’ignoranza della gente (e, spesso, degli stessi autori).

  5. pino

    Vorrei sapere se è possibile depositare presso la siae per la tutela del diritto d’autore l’idea di un memorial dedicato ad una persona del propio paese o città

  6. Pino, la SIAE, occupandosi di diritto d’autore, tutela la forma che si dà a un’idea, non l’idea in sé (vedi testo letterario, brano musicale, eccetera): dunque andresti a tutelare, secondo quanto previsto dal regolamento della SIAE, un’espressione. Credo però che informazioni migliori e più complete te le possano fornire direttamente loro. Qui trovi i riferimenti: http://www.siae.it/contatti.asp. Oppure puoi provare a sentire gli uffici della tua città.

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